Sez. 5 - , Ordinanza n. 15157 del 16/07/2020 (Rv. 658342 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina - Art. 2, comma 4 bis, d.l. n. 194 del 2009 - Presupposti oggettivi - Trasferimento beni conseguente a cessione d’azienda - Inclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, nel novero degli "atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti" va incluso anche il trasferimento di beni conseguente a cessione di azienda, data la natura non tassativa e la "ratio" dell'art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv., con modif., in l. n. 25 del 2010.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)