Sez. 1, Sentenza n. 4067 del 24/09/1977 (Rv. 387749 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SENTENZA DETERMINATIVA DELL'INDENNITA - IMPUGNAZIONE DELL'ESPROPRIANTE PER LA RIDUZIONE DELL'INDENNITA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DELL'ESPROPRIATO PER LA RESTITUZIONE DEL BENE - CARATTERE AUTONOMO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - RELATIVA NORMATIVA - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SENTENZA DETERMINATIVA DELL'INDENNITA - IMPUGNAZIONE DELL'ESPROPRIANTE PER LA RIDUZIONE DELL'INDENNITA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE DELL'ESPROPRIATO PER LA RESTITUZIONE DEL BENE - CARATTERE AUTONOMO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - RELATIVA NORMATIVA - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Qualora l'espropriante proponga impugnazione principale, avverso la sentenza che determina l'indennita, al fine di ottenere la applicazione di diversi criteri di valutazione, e, quindi, la riduzione dell'indennita medesima, l'impugnazione incidentale dell'espropriato, rivolta a contestare la legittimita della espropriazione, ed a conseguire la restituzione del bene, ha carattere autonomo, in quanto e diretta contro un capo della sentenza diverso e non connesso con quello investito dall'impugnazione principale, e si ricollega ad un interesse preesistente alla proposizione di quest'ultima. Detta impugnazione incidentale, pertanto, e inammissibile ove notificata dopo il decorso dei termini, non trovando applicazione l'art 334 cod proc civ sull'impugnazione incidentale tardiva. (V 2407/74, mass n 370799).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)