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Sez. 1, Sentenza n. 609 del 22/02/1969 (Rv. 338830 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE LEGALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338830-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE LEGALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA.*

Il giudice di merito ha il potere di derogare ai limiti di valore fissati dall'art. 2721 cod. civ. e di ammettere la prova testimoniale anche se ha per oggetto un valore maggiore, tenuto conto della qualita delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, purche specificamente motivi l'ammissione della prova e la deroga al divieto di cui alla prima parte del citato art. 2721. (V. 604-69, mass. N. 338822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)