Sez. 1, Sentenza n. 609 del 22/02/1969 (Rv. 338830 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE LEGALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE LEGALE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA.*
Il giudice di merito ha il potere di derogare ai limiti di valore fissati dall'art. 2721 cod. civ. e di ammettere la prova testimoniale anche se ha per oggetto un valore maggiore, tenuto conto della qualita delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, purche specificamente motivi l'ammissione della prova e la deroga al divieto di cui alla prima parte del citato art. 2721. (V. 604-69, mass. N. 338822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)