Sez. 1, Sentenza n. 3665 del 31/10/1990 Cc. (dep. 23/11/1990) Rv. 185917 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA - ISTANZA DI REVOCA - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - SUFFICIENZA - LIMITI.*
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA - ISTANZA DI REVOCA - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - SUFFICIENZA - LIMITI.*
La verifica sulla perdurante legittimità della restrizione della libertà personale e sulla permanenza delle esigenze cautelari che l'hanno determinata, deve essere effettuata con riferimento alla situazione di fatto e processuale esistente al momento della pronuncia giudiziale relativa. La necessità di un costante adeguamento dello status dell'imputato, in materia di libertà personale, alla predetta situazione, fa si che i provvedimenti emessi nella suddetta materia non determinano situazioni intangibili, sicché gli effetti preclusivi del giudicato - normalmente correlati al dedotto ed al deducibile - operano con modalità del tutto particolari in quanto debbono essere armonizzati con la necessità del cennato adeguamento. È per tale ragione che la motivazione del provvedimento relativo a richieste concernenti la libertà personale non può essere fatta "per relationem" con riferimento ad un precedente e lontano altro provvedimento, in quanto - in tal caso - mancherebbe una aggiornata valutazione delle risultanze probatorie e delle esigenze cautelari. Deve, invece, ritenersi legittima e sufficiente la motivazione "per relationem" che faccia rinvio ad altro, analogo e recente provvedimento se, nelle more, non sono intervenuti mutamenti nella situazione di fatto e processuale.*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)