Sez. L, Sentenza n. 3798 del 21/02/2006 (Rv. 593507 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, dell'esistenza del requisito reddituale - Contestazione del convenuto in ordine al solo requisito sanitario - Conseguenze - Incontrovertibilità del requisito reddituale - Relativo onere probatorio - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
In tema di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ove il beneficiario alleghi nel ricorso introduttivo del giudizio, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, l'esistenza del requisito reddituale senza che sul punto vi sia stata contestazione da parte del convenuto, limitatosi a contestare la sussistenza del requisito sanitario, lo stesso diventa incontroverso con conseguente insussistenza del relativo onere probatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)