Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Testo in vigore al
Art. 31
1. Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.
2. Alla regione siciliana e' direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Art. 32
1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. II termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 e' prorogato al 31 dicembre 1980 per le camere di commercio e le aziende autonome di, soggiorno, cura e turismo.
3. Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.
Art. 33
1. Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sara' determinata per la regione Sardegna con le modalita' previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformita' con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 34
1. Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.
Art. 35
1. Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.
2. La predetta somma e' cosi' ripartita fra le camere di commercio: 20 miliardi di lire in quote uguali fra le camere di commercio; 180 miliardi di lire in proporzione alle rispettive entrate per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.
3. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
4. Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i
diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.
5. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.
6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione alle maggiori esigenze di personale provvedono alla stesura di un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e, una volta ottenuta la relativa approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono autorizzate ad assumere personale per la copertura dei posti complessivamente vacanti in conseguenza del nuovo organico nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.
7. Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1980 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facolta' e' sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.
Art. 36
1. I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicita' relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali. L'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani - provvede con le modalita' stabilite dal presente articolo anche alla riscossione dei contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti per le unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. La riscossione avverra' mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalita' stabilite nel testo unico citato. L'esattore versera' con l'obbligo del non riscosso come riscosso, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti.
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Art. 37
1. Per gli enti locali che non abbiano applicato il contratto di lavoro l'importo del fondo di cui al secondo comma dell'art. 25 non potra', nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazione, rivalutata in applicazione della retribuzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1979, n. 191, incrementata del 10 per cento.
Art. 38
1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e' sostituito dal seguente:
"Alla esecuzione di dette opere si provvede a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La relativa spesa e' posta a totale carico dello Stato".
Art. 39
1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione province d'Italia (UPI), sara' fissato l'importo lordo delle medaglie di presenza spettanti al presidente ed ai componenti della commissione centrale finanza locale e delle relative sottocommissioni, per la partecipazione alle riunioni, il cui ammontare non potra' comunque essere superiore a quello corrisposto ai componenti dei comitati regionali di controllo.
Art. 40
1. Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei rispettivi tesorieri, contenute nell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1 gennaio 1981.
2. A modifica dell'art. 30, sesto comma, e fermo restando il disposto dell'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i dati previsionali e quelli periodici di cassa delle province e dei comuni, acquisiti dalle ragionerie provinciali dello Stato, vengono aggregati dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, che e' tenuta a fornire alle regioni i dati aggregati riguardanti gli enti locali ricadenti nel rispettivo territorio.
3. Le regioni provvedono a trasmettere i dati relativi all'amministrazione regionale direttamente al Ministero del tesoro.
Art. 41
1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 LUGLIO 1980, N.299
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 42
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.682.800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disposizioni per la finanza locale" e "Somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI -
LA MALFA - ROGNONI -
REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 13