Sez. 2 - , Sentenza n. 21909 del 30/08/2019 (Rv. 655211 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Deliberazione avente ad oggetto l’installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell’ultimo piano - Incidenza sul diritto del condomino all’uso del bene comune - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della delibera.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La deliberazione condominiale avente ad oggetto l'installazione di un ascensore inidoneo al raggiungimento dell'ultimo piano è affetta da nullità incidendo, da un lato, sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), impedendogli in tal modo un uso pieno del bene e, dall'altro, sul valore della proprietà esclusiva, per cui la relativa impugnazione non è soggetta al rispetto del termine di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 09/01/1989 num. 13 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)