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Sez. 1, Sentenza n. 1559 del 05/04/1978 (Rv. 390947 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ABITAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - LEGITTIMITA - MANCANZA DELLA TITOLARITA O DELL'ESCLUSIVA TITOLARITA DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELLO IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390947-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ABITAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - LEGITTIMITA - MANCANZA DELLA TITOLARITA O DELL'ESCLUSIVA TITOLARITA DEL DIRITTO DI GODIMENTO DELLO IMMOBILE - IRRILEVANZA.*

In Sede di separazione giudiziale fra coniugi, l'art 155 quarto comma cod civ, come modificato dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, consente al giudice di assegnare l'abitazione della casa familiare, ove sia possibile, al coniuge cui vengano affidati i figli, ancorche questi non sia il titolare o l'esclusivo titolare del diritto di godimento dello immobile (nella specie, in quanto la casa era oggetto di comproprieta di entrambi i coniugi). (V 692/76, mass n 379336).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)