Sez. 1, Sentenza n. 6465 del 02/07/1998 (Rv. 516892 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Costruzione di edificio scolastico da parte del Comune concessionario dello Stato ex art. 16 legge n. 641 del 1967 - Decreto di espropriazione mancante o annullato - Occupazione acquisitiva - Verificazione - Azione risarcitoria del privato - Legittimazione passiva dello Stato - Esclusione - Legittimazione passiva del Comune - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Qualora il Comune abbia realizzato su un fondo privato - illegittimamente ed irreversibilmente occupato, in mancanza o in caso di annullamento di un decreto di espropriazione - un edificio scolastico nell'ambito di un rapporto di affidamento in concessione dell'opera da parte dello Stato, a norma dell'art. 16 della legge n. 641 del 1967, allo stesso Comune spetta la legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal proprietario del suolo per la perdita del bene; in tal caso, si è, infatti, al cospetto di una delegazione amministrativa intersoggettiva, in cui il Comune agisce in nome proprio e non come rappresentante dello Stato delegante.
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1967 num. 641 art. 16, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)