Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo in vigore al
Sezione 2. Nozione di fattura
Art. 218
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.
Art. 219
Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Sezione 3. Emissione delle fatture
Art. 219 bis
Fatti salvi gli articoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguenti.
1) La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.
2) In deroga al punto 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:
a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi. Tuttavia, quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il punto 1.
b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V.
Art. 220
1. Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa una fattura, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, nei casi seguenti:
1) per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;
2) per le cessioni di beni di cui all'articolo 33;
3) per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138;
4) per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell'esecuzione di una delle cessioni di beni di cui ai punti 1 e 2;
5) per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 221, paragrafo 2, l'emissione della fattura non è richiesta per le prestazioni di servizi esenti in virtù dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).
4)
Art. 220 bis
1. Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei casi seguenti:
a) quando l'importo della fattura non è superiore a 100 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
b) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato come fattura ai sensi dell'articolo 219.
2. Gli Stati membri non consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata quando questa deve essere emessa ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione imponibile di beni o la prestazione imponibile di servizi è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis e il debitore dell'imposta è il soggetto cui sono forniti i beni o prestati i servizi.
Art. 221
1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura conforme alle indicazioni richieste a norma dell'articolo 226 o dell'articolo 226 ter per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, o che dispongono di una stabile organizzazione nel loro territorio a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, l'obbligo di emettere una fattura conforme ai requisiti degli articoli 226 o 226 ter per le prestazioni di servizi, esenti ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), che detti soggetti passivi effettuano nel loro territorio o al di fuori della Comunità.
3. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, paragrafo 1, o all'articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un'esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, dell'articolo 132, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 quater.
Art. 222
Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma dell'articolo 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.
Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.
Art. 223
Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l'IVA relativa alle cessioni/prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.
Fatto salvo l'articolo 222, gli Stati membri possono autorizzare che le fatture periodiche includano cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è diventata esigibile nel corso di un periodo superiore a un mese di calendario.
Art. 224
Le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate da un soggetto passivo, possono essere compilate dal destinatario di tali beni o servizi previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri possono esigere che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo.
Art. 225
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi condizioni specifiche nel caso in cui il terzo, o l'acquirente/destinatario, che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE13 e dal regolamento (CE) n. 1798/200314.
Sezione 4. Contenuto delle fatture
Art. 226
Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:
1) la data di emissione della fattura;
2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;
3) il numero di identificazione IVA, di cui all'articolo 214, con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi;
4) il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138;
5) il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario;
6) la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi;
7) la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 220, punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;
7 bis) se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso in conformità dell'articolo 66, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura «contabilità di cassa»;
8) la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;
9) l'aliquota IVA applicata;
10) l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione;
10 bis) se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, la dicitura «autofatturazione»;
11) in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente;
11 bis) se l'acquirente/destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura «inversione contabile»;
12) in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuata alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), i dati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
13) in caso di applicazione del regime del margine delle agenzie di viaggio, la dicitura «regime del margine — agenzie di viaggio»;
14) in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, la dicitura «regime del margine — beni di occasione», o «regime del margine — oggetti d'arte» oppure «regime del margine — oggetti da collezione e di antiquariato», rispettivamente;
15) se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 204, il numero d'identificazione IVA del rappresentante fiscale, di cui all'articolo 214, corredato del nome e dell'indirizzo completo.
Art. 226 bis
Se la fattura è emessa da un soggetto passivo, che non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis e che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi ad un acquirente/destinatario debitore dell'imposta, il soggetto passivo può omettere le indicazioni di cui all'articolo 226, punti 8, 9 e 10 e indicare, in sostituzione, la base imponibile dei beni o servizi, con riferimento alla quantità o all'entità e alla natura dei beni ceduti o dei servizi resi.
Art. 226 ter
Per quanto riguarda le fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prevedono l'obbligo di fornire almeno le seguenti indicazioni:
a) la data di emissione della fattura;
b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;
c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi;
d) l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarlo;
e) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato fattura ai sensi dell'articolo 219, il riferimento specifico e univoco a tale fattura iniziale e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Essi non possono prevedere l'obbligo di fornire nelle fatture indicazioni diverse da quelle di cui agli articoli 226, 227 e 230.
Art. 227
Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio e che ivi effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di indicare il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 226, punto 4).
Art. 228
Art. 229
Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.
Art. 230
Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91.
Art. 231
Sezione 5. Fattura cartacea e fattura elettronica
Art. 232
Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario.
Art. 233
1.
L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.
Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.
«Autenticità dell'origine» implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.
«Integrità del contenuto» implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.
a)
2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:
a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche15, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;
b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell’allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati16, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.
3.