Sez. 2, Sentenza n. 10398 del 10/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161528 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ESTORSIONE E VIOLENZA PRIVATA - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE INTIMIDATRICE PER IMPEDIRE LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO AL FINE DI ONORARE UN "BOSS" MAFIOSO UCCISO DALLE FORZE DELL'ORDINE - ESTORSIONE - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - ESTORSIONE E VIOLENZA PRIVATA - CRITERIO DISTINTIVO - FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE INTIMIDATRICE PER IMPEDIRE LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO AL FINE DI ONORARE UN "BOSS" MAFIOSO UCCISO DALLE FORZE DELL'ORDINE - ESTORSIONE - SUSSISTENZA.*
È ravvisabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata allorquando l'agente fa uso della violenza o della minaccia per realizzare un ingiusto profitto e con la consapevolezza di usare la violenza o la minaccia per costringere, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa. Pertanto deve ravvisarsi il delitto di estorsione aggravata nel caso di più persone che, usando violenza o minaccia, costringono altri a non svolgere la propria attività, cagionando alle vittime un danno economico per un fine ingiusto. (nella fattispecie gli imputati per impedire lo svolgimento di un mercato avevano svolto Azione intimidatrice nei confronti di tutti i commercianti che erano stati costretti a chiudere i loro negozi o ad allontanarsi dal luogo ove solitamente era tenuto il mercato. Tale condotta era stata posta in essere per perseguire l'ingiusto profitto di onorare un "boss" locale ucciso dalle forze dell'ordine e per riaffermare il dominio dell'organizzazione mafiosa cui erano affiliati i prevenuti - in questo modo era stato cagionato un danno patrimoniale ai commercianti e al comune nelle cui casse non erano entrate le tasse di posteggio che sarebbero state versate se il mercato si fosse regolarmente tenuto). (V mass n 146789; (V mass n 142730; (V mass n 139043).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)