Sez. 5 - , Sentenza n. 9487 del 12/04/2017 (Rv. 643771 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rifiuto di esibizione di libri, scritture e documenti - Successiva inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Specifica richiesta o ricerca da parte dell'Amministrazione - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto), ed opera non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione, non allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)