Sez. 3, Sentenza n. 16690 del 26/11/2002 (Rv. 558740 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Indennità aggiuntiva ex art. 34 legge 392/78 - Rapporti con l'indennità ordinaria di avviamento - Conseguenze processuali - Domanda autonoma di corresponsione dell'indennità aggiuntiva - Formulazione - Necessità - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'indennità di avviamento ordinaria e quella cd. ulteriore o aggiuntiva, pur collegate entrambe a comuni presupposti, costituiscono istituti distinti, dotati di un diverso fondamento giuridico, fondati su diversa fattispecie genetica, disciplinati da differenti disposizioni normative, con la conseguenza che le relative pretese concretano, sul piano processuale, domande diverse, ciascuna basata su una propria, autonoma "causa petendi" comportante uno specifico "thema decidendum", sicché, ove il conduttore, con l'indennità normale, intenda conseguire anche quella di cui al secondo comma dell'art.34 legge 392/78, deve proporre autonoma e motivata istanza con riguardo a quest'ultima, essendo escluso che la richiesta della sola indennità ordinaria possa costituire domanda implicita di quella aggiuntiva.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)