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Sez. 2, Sentenza n. 1401 del 28/05/1966 (Rv. 322779 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - EFFICACIA DI RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - VALORE INDIZIARIO.*
Stato
decisa il 1966-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322779-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DICHIARAZIONE DEL DIFENSORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - EFFICACIA DI RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - VALORE INDIZIARIO.*

La dichiarazione della cessazione della materia del contendere, fatta da difensore munito del solo mandato ad lites e non investito del potere di disposizione della lite, non ha valore negoziale di rinunzia, ai sensi dell'art 306 cod proc civ. ad essa, quale atto di procuratore, puo essere attribuito soltanto un valore indiziario, discrezionalmente valutabile dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)