Sez. 1, Ordinanza n. 1116 del 12/06/1973 Cc. (dep. 10/08/1973) Rv. 124822 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - DELEGA AL MAGISTRATO DEL LUOGO IN CUI DEVE ESSERE COMPIUTO L'ATTO ISTRUTTORIO - ILLEGITTIMITA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - DELEGA AL MAGISTRATO DEL LUOGO IN CUI DEVE ESSERE COMPIUTO L'ATTO ISTRUTTORIO - ILLEGITTIMITA.*
In caso di rogatoria, la spedizione della comunicazione giudiziaria appartiene alla Competenza esclusiva dell'autorita giudiziaria delegante e non puo essere delegata al magistrato del luogo in cui deve essere compiuto l'atto istruttorio; cio perche la richiesta di rogatoria e gia di per se un atto istruttorio ordinatorio e pertanto deve essere preceduto e non seguito dalla spedizione della comunicazione giudiziaria. (V 120258, 120253, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)