Sez. L, Sentenza n. 5039 del 23/11/1989 (Rv. 464316 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA EX ART. 404, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - AVVERSO IL DECRETO PRETORILE, DEFINITIVO E LESIVO DEI DIRITTI DEL TERZO, DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ESPERIBILITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA EX ART. 404, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. - AVVERSO IL DECRETO PRETORILE, DEFINITIVO E LESIVO DEI DIRITTI DEL TERZO, DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ESPERIBILITÀ - FATTISPECIE.*
L'opposizione di terzo ordinaria, di cui al primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., è esperibile non solo nei confronti delle sentenze passate in giudicato o comunque divenute esecutive, ma anche avverso quei provvedimenti che, pur diversamente definiti, siano riconducibili alla sentenza per l'aspetto sostanziale del comando giurisdizionale e l'idoneità a costituire titolo esecutivo. Pertanto, il rimedio predetto è esperibile anche avverso il decreto del pretore emesso, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, per la repressione della condotta antisindacale e divenuto irrevocabile per mancata opposizione o per l'intervenuta Estinzione di tale fase del procedimento, ove il comportamento imposto al datore di lavoro con il provvedimento predetto risulti pregiudizievole per i diritti del terzo. (nella specie, estintosi il procedimento di opposizione dell'ente al decreto pretorile che aveva affermato l'antisindacalità del mancato inserimento di un rappresentante del Sindacato denunciante nelle commissioni per le selezioni aziendali per le assunzioni personale a tempo determinato, l'impugnata sentenza - censurata dalla S.C. - aveva confermato la pronuncia di primo grado di inammissibilità dell'opposizione di terzo proposta, avverso il decreto predetto, da altre organizzazioni sindacali interessate a mantenere intatta la composizione delle commissioni selezionatrici). (V 2744/88, mass n 434788).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)