Sez. 2, Sentenza n. 12868 del 28/12/1993 (Rv. 484888 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.) | Radicale trasformazione del fondo con irreversibile destinazione ad opera pubblica - Nozione - Conseguenze.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di OO.PP.)
La radicale trasformazione, con irreversibile destinazione ad opera pubblica, del fondo, che determina l'acquisto della relativa proprietà, a titolo originario, da parte dell'ente pubblico, non deve necessariamente concretarsi in un mutamento perpetuo ed ineliminabile (oltre che strutturale, perché incidente sulle essenziali caratteristiche originarie del bene), potendo il carattere di irreversibilità della trasformazione dipendere anche dalla necessità, per il ripristino della fisionomia del bene, di nuovi interventi eversivi della diversa ed attuale fisionomia assunta a causa della predetta trasformazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)