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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

Testo in vigore al

Titolo V. Disposizioni per i settori postale, ferroviario e aeroportuale

Art. 10

1. Per l'anno 1986 l'anticipazione dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pareggio del bilancio resta stabilita in lire 2.084 miliardi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, approva, con proprio decreto, un piano per la graduale soppressione degli uffici postali a volume di traffico con impegno giornaliero fino a 180 minuti, ricorrendo, secondo l'intensita' del traffico da rilevare con i dati del 1985, o all'apertura degli uffici a tempo parziale per almeno 5 giorni alla settimana, ovvero a giorni alterni per l'intero orario di servizio, ovvero utilizzando uffici itineranti in grado di servire piu' localita' nella stessa giornata e assicurando comunque il servizio quotidiano di recapito.

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge ed elevato a lire 3.531 miliardi dal quinto comma dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene ulteriormente elevato a lire 4.519 miliardi.

4. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

  1. 1) da lire 280 miliardi a lire 378 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

  2. 2) da lire 113 miliardi a lire 142 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

  3. 3) da lire 290 miliardi a lire 320 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

  4. 4) da lire 46 miliardi a lire 50 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

  5. 5) da lire 477 miliardi a lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

  6. 6) da lire 356 miliardi a lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali;

  7. 7) da lire 655 miliardi a lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

  8. 8) da lire 1.091 miliardi a lire 1.259 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

  9. 9) da lire 166 miliardi a lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture;

  10. 10) da lire 57 miliardi a lire 63 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica.

5. Ai predetti settori di intervento e' aggiunto il seguente:

  1. 1) lire 50 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

6. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 988 miliardi di cui al precedente comma 3, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

7. L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 988 miliardi.

8. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

  1. 1) lire 745 miliardi per l'anno 1986;

  2. 2) lire 613 miliardi per l'anno 1987;

  3. 3) lire 632 miliardi per l'anno 1988.

9. Ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo previsto dal primo comma dell'articolo 11 della stessa legge per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' elevato a lire 165 miliardi.

10. Per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 65 miliardi di cui al precedente comma e per l'assunzione dei relativi impegni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo.

11. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

  1. 1) lire 50 miliardi per l'anno 1986;

  2. 2) lire 40 miliardi per l'anno 1987;

  3. 3) lire 40 miliardi per l'anno 1988.

12. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere impegni nell'anno 1986 fino alla concorrenza di lire 10 miliardi per la corresponsione delle indennita' di esproprio delle aree occorse per la costruzione degli uffici locali di cui alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, fermo restando che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati nell'anno 1987. Al finanziamento della spesa si provvede con le modalita' richiamate al precedente comma 6 del presente articolo.

13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato:

  1. 1) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;

  2. 2) quanto alla lettera c), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi - valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 - derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformita' a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

  3. 3) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi.

14. In via transitoria, per l'anno 1986, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari degli anni 1982, 1984 e 1985 ed in lire 1.016,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

15. A decorrere dal 15 gennaio 1986 tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l'Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide. Il Ministro dei trasporti provvedera', ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, alla determinazione degli obblighi che, per effettive esigenze pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, devono essere mantenuti a carico dello Stato. Restano ferme le agevolazioni previste, per il trasporto dei minerali prodotti nelle Isole in partenza dalle Isole stesse, dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

16. Sulla base delle indicazioni del Piano generale dei trasporti, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate per il finanziamento del programma integrativo finanziato dalla legge 12 febbraio 1981, n.
17
, e rifinanziato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa, con legge 26 aprile 1983, n. 130, e legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono comprese le esigenze relative agli studi e progettazioni per i sistemi di valico dell'asse del Brennero e dello Spluga e degli impianti interportuali di primo livello, nonche' la realizzazione di opere e interventi che attengano all'attuazione di una prima fase dell'alta velocita' fra Napoli, Roma e Milano, per un importo non superiore a 500 miliardi di lire, e dell'adeguamento e potenziamento della direttrice Brennero-Bologna in conformita' agli accordi con l'Austria.

17. Gli interventi previsti dall'articolo 8, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, comprendono anche azioni finalizzate alla realizzazione di trasporti rapidi di massa, parcheggi e nodi di interscambio modali.

18. Il Ministro dei trasporti impartira' con proprio decreto all'Ente Ferrovie dello Stato le disposizioni attuative.

19. L'Ente Ferrovie dello Stato e' tenuto ad adeguare alle norme del codice civile le scritture contabili, comprese quelle inventariali, entro il 31 dicembre 1986, ferma restando l'immediata operativita' degli oneri documentali direttamente imposti da disposizioni della legge 17 maggio 1985, n. 210.

20. I prelevamenti che l'Ente Ferrovie, dello Stato puo' disporre nell'anno 1986 dai conti correnti ad esso intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato, non possono registrare un aumento superiore al 7 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati dal predetto Ente nell'anno 1985. I suddetti prelievi sono calcolati al netto delle quote capitale relative ad ammortamenti di prestiti nonche' al netto delle somme necessarie per i pagamenti relativi ai piani di investimento autorizzati con specifiche leggi.

21. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - e' autorizzato ad eseguire interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione degli aeroporti gestiti in concessione totale o parziale non rientranti nell'attivita' di ordinaria o straordinaria manutenzione, spettante agli enti e societa' di gestione.

22. Conseguentemente sono adeguate le convenzioni di concessione, in vigore sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei trasporti, previsto dall'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

23. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, si applicano anche all'esecuzione dei lavori, forniture, installazioni e servizi disposti dal Ministero dei trasporti con imputazione ai fondi ordinari di bilancio della Direzione generale dell'aviazione civile.

24. Per gli interventi relativi ad opere di particolare rilevanza che non possono trovare copertura in un unico esercizio finanziario e da realizzarsi in piu' annualita', la stessa Direzione generale e' autorizzata ad assumere impegni, nei limiti dell'intera somma occorrente, anche a carico dei due esercizi finanziari successivi e previo assenso del Ministro del tesoro nell'ambito delle procedure di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468.

Titolo VI. Interventi in campo economico

Art. 11

1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

4. Le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformita' a criteri, modalita' e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento.

5. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1986.

6. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato, per il periodo 1987-1993, della somma di lire 1.000 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Le quote relative agli anni 1987 e 1988 restano determinate, rispettivamente, in lire 50 miliardi e in lire 100 miliardi.

7. Il fondo di cui al comma precedente e' altresi' integrato di lire 150 miliardi per l'anno 1986 per le finalita' di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili".

8. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 400 miliardi per l'anno 1986, di cui al medesimo articolo 36, e' elevata a lire 500 miliardi e destinata quanto a lire 350 miliardi al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e quanto a lire 150 miliardi al fondo contributi interessi della Cassa medesima.

9. Al fondo contributi interessi di cui al comma precedente e' altresi' assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.

10. Per consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessita' di gestione delle aziende termali, nonche' per consentire l'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore, e' conferita al comitato di liquidazione EAGAT di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la somma di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

11. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 per la continuazione della politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggiore necessita' avviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 898.

12. La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

13. E' conferita, per l'anno 1986, la somma di lire 1.300 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle Partecipazioni statali, in ragione di lire 870 miliardi all'IRI, di lire 400 miliardi all'EFIM e di lire 30 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema.

14. In attesa dell'emanazione di norme organiche di attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata, per l'esercizio finanziario 1986, la legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge e' destinata per l'anno 1986 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla legge 24 giugno 1974, n. 268.

15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

  1. 1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

  2. 2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

    1. a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

    2. b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.

17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento e' accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalita' di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti.

19. Gli enti di gestione delle Partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.800 miliardi nel 1986, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.200 miliardi per l'anno 1988, a far ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), per la contrazione di mutui da destinare al finanziamento di nuovi investimenti, riservati al Mezzogiorno per una quota pari al 69 per cento, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1986, alla contrazione dei suddetti mutui secondo le seguenti quote:
IRI: lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 1.200 miliardi nell'anno 1988;
ENI: lire 400 miliardi nell'anno 1986;
EFIM: lire 100 miliardi nell'anno 1986.

20. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 228 miliardi nel 1987 e in lire 420 miliardi nel 1988, e assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

22. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e' autorizzato, per l'anno 1986, a far ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui nonche' ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi.

23. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al precedente comma, per capitale ed interessi, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e successivi, e assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'Enel portera' annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

24. Per assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, concernente il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 290 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.

25. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. A valere sul conferimento complessivo disposto per l'anno 1986 dall'articolo 14, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dal presente comma, una quota fino a lire 150 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

26. E' autorizzato, per l'anno 1986, il conferimento della somma di lire 250 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario.

27. Per consentire la prosecuzione nel primo semestre dell'anno 1986 del piano quinquennale 1985-1989, e' assegnato all'ENEA il contributo di lire 500 miliardi. L'assegnazione predetta e' portata in diminuzione del complessivo importo autorizzato dal CIPE per l'esecuzione del programma quinquennale predetto.

28. Per consentire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' aumentata da lire 1.275 miliardi a lire 1.595 miliardi; la maggiore somma di lire 320 miliardi e' portata ad aumento della quota da iscrivere in bilancio per l'anno 1987 ai sensi della predetta legge 12 giugno 1985, n. 295, in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalita' e' altresi' iscritto, nell'anno finanziario 1986, un ulteriore limite di impegno di lire 80 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge 12 giugno 1985, n. 295.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1986.

30. Il limite di impegno quindicennale per l'anno 1986 previsto dall'articolo 20, ultimo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' elevato a lire 5 miliardi e sono altresi' autorizzati, per le medesime finalita', due ulteriori limiti quindicennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

31. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e' sostituito dai seguenti:
"La liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verra' concessa in base ai seguenti criteri:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) gravi infermita' o menomazioni;
d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo.
Per la liquidazione degli indennizzi riferiti ai territori ceduti alla Jugoslavia e' in ogni caso riservata una percentuale non inferiore al 40 per cento della quota annuale di finanziamento disponibile fino a concorrenza del relativo fabbisogno complessivo".

32. Nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, la quota di lire 37 miliardi per l'anno 1987 e' elevata a lire 87 miliardi.

33. All'Istituto per il commercio con l'estero per il quinquennio 1986-1990 e' conferita la somma di lire 60 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione nel mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana, alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani. Per il triennio 1986-1988 le quote sono determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

34. Le richieste di liquidazioni relative a concessioni accordate ai sensi delle leggi 10 dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464, devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1986. Trascorso tale termine, le concessioni per le quali non e' stata presentata richiesta di liquidazione verranno revocate.

Art. 12

1. E' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalita' e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione.

2. Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 10 agosto 1981, n. 423, e' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 15 miliardi.

3. Per l'anno 1986 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale.

4. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione.

5. La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988.
Il concorso nel pagamento degli interessi e' stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi.

7. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430.

Titolo VII. Interventi in materia di opere pubbliche

Art. 13

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

2. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 puo' esserlo negli anni successivi.

3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. E' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonche' degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all'articolo 37, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, e' aumentata di lire 8 miliardi nel 1986, di lire 58 miliardi nel 1987 e di lire 48 miliardi nel 1988.

6. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e per la concessione di un contributo integrativo affinche' l'onere a carico del mutuatario non superi il 4,50 per cento, oltre al rimborso del capitale, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, e' aumentata di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987, 1988.

7. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici ai fini della loro autorizzazione.

8. E' autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

9. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a piu' alta intensita' turistica della costa adriatica, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

10. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989.

11. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987 e 20 miliardi per l'anno 1988.

12. Il finanziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e' da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.

13. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.

Art. 14

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.

3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.3

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

  1. a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

  2. b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o
    impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni della loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE.
A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.

8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorche' concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalita' di cui al precedente comma 2.

10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

  1. a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

  2. b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

  3. c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.

11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste, il Ministro per l'ecologia e' tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalita' di utilizzazione delle somme stanziate.

12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

13. il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a 50 unita'.

14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennita' e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.

Art. 15

1. E' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate ai loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie piu' avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovra' concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurativo e arti minori.

2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:

  1. a) l'area e le modalita' degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

  2. b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;

  3. c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

  4. d) le tecnologie che vengono utilizzate;

  5. e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverra' sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entita' del relativo finanziamento.

5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:

  1. a) il soggetto concessionario;

  2. b) il numero nonche' le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di eta' non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. E' fatta salva la possibilita' di assumere, con le medesime modalita', tecnici o laureati i quali, ancorche' abbiano superato il ventinovesimo anno di eta', abbiano gia' svolto, con contratto a tempo, attivita' di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;

  3. c) i contenuti e le modalita' delle attivita' formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);

  4. d) l'utilizzabilita' delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;

  5. e) il tempo di esecuzione;

  6. f) le modalita' di erogazione degli acconti e del saldo;

  7. g) le modalita' di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.

8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto e' di proprieta' dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso puo' essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

Titolo VIII. Disposizioni in favore del territorio e per calamita' naturali

Art. 16

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.

2. Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonche' ai sensi del precedente comma 1.

3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1986, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.

4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' autorizzata la spesa di lire 678 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di lire 530 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. E' autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro competenza. La somma predetta e' assegnata ai comuni interessati con decreto del Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione operata dal presidente della giunta regionale.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1 dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.

7. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' elevato a lire 520 miliardi.

8. Per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e' integrato, per il solo anno 1986, di lire 100 miliardi.

9. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e' ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi.

10. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

11. Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

12. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi. La maggiore spesa di lire 27 miliardi e' ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi annui.

13. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi e' ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo.

14. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' stabilita in lire 450 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi e' destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge 15 ottobre 1981, n. 590.

15. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e' autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verra' autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello Stato.

16. Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60 miliardi di lire, ai comuni che saranno indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale e interessi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.

17. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, ai sensi e con le modalita' della normativa richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno gia' colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985.
L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in lire 16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Titolo IX. Disposizioni in materia tariffaria

Art. 17

1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP) nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adottera' i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'Enel e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche.

Art. 18

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 777, e' ridotta a lire 3.330 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1985.

2. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 12 maggio 1982, n. 231, e' cosi' sostituito:
"E' conferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) la complessiva somma di lire 4.490 miliardi che sara' iscritta in ragione di lire 440 miliardi per l'anno 1982, di lire 545 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1985 e di lire 345 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1992 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi".

3. Per l'anno 1986 il canone annuo da pagarsi allo Stato dalla concessionaria SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. - in base all'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870, e' stabilito nella misura del 5,5 per cento degli introiti lordi risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione.

4. L'aumento del canone dal 3 per cento al 5,5 per cento e' versato dalla SIP all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a titolo di acconto e salvo conguaglio, entro il 31 ottobre 1986 per essere riversato entro il successivo 30 novembre all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilita' sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalita' dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 settembre 1987, una relazione concernente il quadro complessivo delle predette agevolazioni e degli oneri che conseguentemente gravano sulle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilita' e proposte per il riordinamento della normativa vigente in materia.

Titolo X. Disposizioni in materia di previdenza

Art. 19

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.

3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa integrazione.

5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.

7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio.

8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 20

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevata al 6 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986, al 7 per cento dal 1 gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1 gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1 gennaio 1988.

2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua e' elevata a lire 68.000 dal 1 gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1 gennaio 1987 ed a lire 170.000 dal 1 gennaio 1988.

3. A decorrere dal 10 luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, cosi' come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali e' determinata.

5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.

6. La riliquidazione delle singole rendite, nonche' delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverra' a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale.

Art. 21

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986 e' estesa a carico degli apprendisti la disciplina degli obblighi contributivi a carico della generalita' dei lavoratori dipendenti relativamente:

  1. a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con una riduzione di tre punti della relativa aliquota contributiva;

  2. b) alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione di 0,50 punti della quota prevista dal comma 1 del successivo articolo 31.

Art. 22

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986:

  1. a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed e' soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

  2. b) gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 250.000 annue;

  3. c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese;

  4. d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria e' pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

  5. e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non puo' comunque essere inferiore a lire 50.000 ne' superiore a lire 822.000 per le aziende non montane ed e' ridotto alla meta' per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

  6. f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitano aggiuntivo in misura pari a lire 120.00 annue.

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1 gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attivita' commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e' aumentato di lire 20.000.

3. L'aumento di cui al comma precedente e' soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di inabilita' ed ai superstiti, nonche' alle pensioni di invalidita' i cui titolari abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.

Art. 23

1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o piu' componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare e' formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di
famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi
natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare e' resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza.
L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di eta' sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.

3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

5. Sono fatti salvi gli aumenti della indennita' spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorche' in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

6. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, e' sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.

Art. 24

1. - Per le pensioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1 maggio e al 1 novembre di ciascun anno.

2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.

3. In sede di prima applicazione il rapporto e' effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.

4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale e' ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Art. 25

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato, sono tenute a versare al predetto regime un contributo di solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti pensionistici.

2. La misura del contributo di solidarieta' e' determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione. In sede di prima applicazione la misura del contributo e' pari al 2 per cento.

3. Il contributo e' versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle amministrazioni e fondi medesimi.

Art. 26

1. Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonche' quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternita', nonche' all'indennita' di richiamo alle armi.

Titolo XI. Disposizioni in materia socio-sanitaria

Art. 27

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/1988, sono cosi' modificate:

  1. a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1 marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;

  2. b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unita' sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, e' autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanita' sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanita' e dalle regioni.

3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalita' previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 28

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta.
E' soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10.

2. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse e' fissato in lire 60.000.

3. Con la stessa decorrenza e' stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale e' stabilita nella misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti del Ministro della sanita' 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i soggetti affetti da determinate forme morbose nonche' le esenzioni indicate nei protocolli per la tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984, e quelle di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per le categorie di invalidi e assimilati.

Art. 29

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonche', se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unita' sanitarie locali, possono prevedere:

  1. a) la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;

  2. b) maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;

  3. c) la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o piu' delle seguenti prestazioni: prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della detta legge 23 ottobre 1985, n. 595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge.

2. Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unita' sanitarie locali.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.