Disciplina dell'imposta di registro
Testo in vigore al
Art. 32 Divisioni e assegnazioni
1. La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune e' costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all'art. 4, lettera c), della parte prima della tariffa, la massa comune e' costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.
3. Nella valutazione della massa comune si considera altresi' conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli articoli 49 e 50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli.
4. Le comunioni derivanti da diverse successioni a causa di morte sono considerate come una sola comunione.
Art. 33 Contratti a prezzo indeterminato
1. Se il corrispettivo di un contratto deve essere determinato posteriormente alla sua stipulazione, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 18.
2. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del precedente comma non puo' essere inferiore al minimo.
Art. 34 Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato
1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 18, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.
2. Se la durata dell'atto e' fatta dipendere dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 43.
3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 18 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo.
4. Per i contratti che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.
Art. 34-bis
1. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta e' dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno o frazione di esso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, comprese le annualita' conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata, a norma dell'art. 16-bis, entro venti giorni dall'inizio dell'annualita'.
2. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani stipulati tra il 30 luglio 1978 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693 l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro si considera regolarmente adempiuto ancorche' l'imposta sia stata versata limitatamente ad una annualita'. Per il pagamento delle annualita' successive si applica la disposizione del precedente comma.
Art. 35 Sentenze e provvedimenti giudiziari
1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi, i provvedimenti che rendono esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Art. 36 Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto
1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
2. L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Art. 37 Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.
Art. 38
1. Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
2. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto l'imposta si applica in misura fissa.
3. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione delle locazioni non finanziarie e degli affitti di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del decreto stesso.
Art. 39 Liquidazione dell'imposta
1. L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a cento lire delle frazioni inferiori.
2. L'ammontare dell'imposta non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.
Art. 40 Imposta principale, suppletiva e complementare
1. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
2. E' principale l'imposta liquidata all'atto della registrazione; quella applicata successivamente e' suppletiva se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
Titolo quarto. Determinazione della base imponibile
Art. 41 Base imponibile
1. La base imponibile, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti, e' costituita:
1) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dai corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto. Se i corrispettivi sono pattuiti in misura inferiore al valore venale, la base imponibile e' costituita dal valore venale del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui se ne producono gli effetti traslativi o costitutivi;
2) per le permute di ogni genere, dal maggiore dei valori dei beni permutati;
3) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, rispettivamente dal valore venale del bene ceduto o dalle prestazioni di maggior valore;
4) per le cessioni di contratto, dall'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per la cessione o dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
5) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisca corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa abbia per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore venale del bene alla data dell'atto;
6) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli dalla somma di denaro o dal valore venale dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
7) per i contratti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.
2. I debiti e gli altri oneri accollati all'acquirente e le obbligazioni dell'alienante estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del primo comma valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 35, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.
Art. 42 Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi
1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta.
2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare dell'indennizzo.12
Art. 43 Rendite e pensioni
1. Per la costituzione di rendita perpetua o vitalizia la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario della rendita, ovvero, se maggiore, dal valore della rendita.
2. Il valore della rendita e' costituito:
a) dal ventuplo dell'annualita' se la rendita e' perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente, indicato nella tabella allegato C, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita, pensione o vitalizio.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma precedente tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari.
4. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
5. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla lettera c) del secondo comma con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
6. Le disposizioni del terzo e quarto comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.
Art. 44 Enfiteusi
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo, ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.
2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma pagata dall'enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore venale della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.
Art. 45 Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
1. Il valore venale della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione e' costituito dalla differenza tra quello della piena proprieta' e il valore dell'usufrutto, uso o abitazione, determinato a norma dell'art. 43, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.
Art. 46 Valore dei crediti
1. Per i crediti il valore imponibile e' costituito dal loro importo, senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, il valore imponibile e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Art. 47 Atti ed operazioni di societa' e di associazioni
1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e' costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento, calcolati forfettariamente nella misura dell'uno per cento.
2. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, e' costituita dal valore venale dei beni, diritti o aziende conferite.
3. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilita' separata.
4. Se l'aumento avviene mediante il passaggio di riserve a capitale, l'ammontare delle riserve gia' assoggettate all'imposta non concorre a formare la base imponibile.
5. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' diverse da quelle indicate al primo comma ovvero di enti, consorzi, associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, la base imponibile e' costituita dal valore degli apporti, al netto delle obbligazioni e degli oneri accollatisi dalla societa', ente, consorzio, associazione od organizzazione. La stessa disposizione si applica anche quando un ente, consorzio o altra associazione od organizzazione gia' esistente assume come oggetto esclusivo o principale della sua attivita' l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
6. Per gli atti di associazione in partecipazione l'imposta si applica sul solo valore degli apporti dell'associato.
7. Per le fusioni di societa' di ogni tipo la base imponibile e' costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, dei capitali e delle riserve delle societa' fuse, o di quelle incorporate se la fusione e' eseguita mediante incorporazione.
8. Nelle ipotesi indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 4 la base imponibile e' costituita dal valore netto del patrimonio appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato. Nelle ipotesi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile e' costituita rispettivamente dall'ammontare complessivo dei capitali destinati ad operazioni nel territorio dello Stato o dall'ammontare del loro aumento.
Art. 48 Valore venale
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore venale dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza, il corrispettivo pattuito.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari il valore di cui al primo comma e' controllato dall'ufficio avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni.
3. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore venale dell'azienda si intende costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passivita' risultanti dai libri contabili obbligatori o da atti che abbiano data certa a norma del codice civile, tranne quello che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere.
4. Per la determinazione di tale valore l'ufficio del registro tiene conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 49 Determinazione del valore venale degli immobili e delle aziende
1. L'ufficio, qualora ritenga che i beni o diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 48 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o determinato ai sensi del primo comma dello stesso articolo, provvede alla rettifica, notificando apposito avviso.
2. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 48.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali.
4. Il contribuente puo' ricorrere contro la rettifica secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Art. 50 Definizione dell'imponibile per adesione
1. Prima che il procedimento di determinazione del valore venale si sia concluso con decisione definitiva, l'imponibile puo' essere determinato con l'adesione di tutte le parti contraenti, mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dalle parti contraenti o da chi le rappresenta. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione.
2. Nell'atto di adesione devono essere indicati, a pena di nullita', il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso.
3. Quando l'imponibile e' stato definito con l'adesione del contribuente, questi non puo' ricorrere contro la rettifica; se il ricorso e' stato gia' proposto il giudizio si estingue.
Art. 51 Atti sprovvisti di indicazioni necessarie
1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva la applicazione degli articoli 49 e 50 nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 48.
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale, ai fini del presente decreto, quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 72.