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Sez. 1 - , Sentenza n. 8331 del 04/04/2018 (Rv. 648141 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Regolare introduzione del procedimento - Specifiche formalità - Irrilevanza - Rispetto del principio del contraddittorio - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648141-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE

Il limite del rispetto del principio del contraddittorio va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, dovendo essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare e analizzare le prove e le risultanze del processo, di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte di Appello, preso atto della nullità della notifica dell'originario atto introduttivo del giudizio arbitrale in quanto eseguita nei confronti degli organi sociali invece che del commissario liquidatore dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, aveva considerato regolarmente introdotto il procedimento arbitrale nei confronti del commissario attraverso la notifica della domanda unitamente alla copia dell'ordinanza arbitrale di rinvio della prima udienza ancorché priva di sottoscrizione e di certificazione di conformità all'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)