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Misure urgenti in materia di entrate fiscali

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni intese ad incrementare le entrate fiscali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.

2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera b), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'art. 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, e' aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.

3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera e), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 4.383 a L. 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine su petrolio lampante di cui al punto 3-a dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.

5. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera D), punto 4), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "cherosene", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 475 a L. 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale.

6. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere d), punto 3), ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 2.400 a L. 5.000 e da L. 3.030 a L. 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.

7. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera h), punti 1-b), 1-c) ed 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili, diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415, da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.

8. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.

9. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.

10. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione e' elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Art. 2

1. L'imposta di fabbricazione sulla birra e' aumentata da L. 1.000 a L. 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

2. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata agli effetti dell'accertamento dell'imposta a un decimo di grado.

3. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

4. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

5. Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

6. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Art. 3

1. L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura di L. 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di L. 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Art. 6

1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente, decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non e' dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'art. 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza. Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle societa' nonche' dagli enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 7

1. Per provvedere alle necessita' di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, e' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la' stipulazione di contratti e convenzioni intesi:

  1. a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, della scuola centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in localita' carenti di strutture abitative;

  2. b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari e della scuola centrale tributaria, nonche' dei comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza;

  3. c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 116 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

2. Il Ministero delle finanze e' altresi' autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o piu' contratti o convenzioni, ad una o piu' societa' specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonche' la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

3. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle societa' affidatarie, comunque addetti alle attivita' oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale.

4. Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonche' le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

5. Il compito di vigilanza della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e' esteso alle attivita' di cui al secondo comma del presente articolo.

6. Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 e' autorizzata la spesa di:

  1. 1) lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

  2. 2) lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

7. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8

1. Per fronteggiare gli accresciuti compiti operativi, gli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformita' delle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che sostituiscono le corrispondenti tabelle annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

3. La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5.

4. L'aumento di organico di cui ai commi precedenti e' realizzato mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

  1. a) n. 50 sottotenenti, di cui n. 30 nell'anno 1983 e n. 20 nell'anno 1984, tratti dagli ufficiali di complemento di eta' non superiore ad anni 30, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

  2. b) n. 500 vicebrigadieri - n. 250 in ciascuno degli anni 1983 e 1984 - tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il 35° anno di eta'.

5. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere a) e b) del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso negli anni successivi.

6. Le modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica.

7. I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

  1. a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1 e 2, della legge 29 maggio 1967, n. 371;

  2. b) vicebrigadiere in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

8. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalita' per la partecipazione degli ufficiali e sottufficiali, di cui al precedente comma, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in complessive lire 12.893 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1983, si provvede per l'anno 1983 mediante utilizzazione, per pari importo, dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 7 del presente decreto.

Art. 10

1. Sono soppressi l'art. 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi ad eccezione dei depositi satelliti degli impianti di raffinazione di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi.

2. Per il petrolio greggio e per i prodotti petroliferi stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e' consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi depositi o serbatoi, i quali sono sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprieta' privata.

3. Per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta e' concessa, a titolo di cali di movimentazione e di giacenza, una riduzione della quantita' assoggettabile ad imposta nella misura percentuale che sara' determinata, per ogni singolo prodotto, con apposito decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del calo legale previsto dalle vigenti disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta e di una giacenza dei prodotti stessi, prima dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni.

Art. 11

1. Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi, soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta.

2. I prodotti ad imposta assolta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.

3. I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione, consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assolta in piu' rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.

4. Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi, in quelli riforniti via mare di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi, o, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a 10.000 metri cubi nonche' in quelli, di capacita' non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali, gestiti, in tutti i casi su indicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito, e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assolta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti.

5. Puo', inoltre, essere consentito, per comprovate esigenze di approvvigionamento di determinate regioni, lo stoccaggio di prodotti petroliferi soggetti ad imposta destinati al consumo interno anche in depositi doganali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero in appositi depositi di oli minerali sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprieta' privata, da determinare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

7. I titolari dei depositi di cui al presente articolo ed al precedente articolo 10 sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il termine anzidetto puo' essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno.3

8. Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini del presente decreto, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora
abbiano una capacita' produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.

9. Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e
depositi ad essi asserviti e' consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta vincolati all'esportazione, anche del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno.

10. Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalita' per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movimentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonche' le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti.

Art. 12

1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

2. Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non puo' comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non, puo' superare i ventitre giorni.

3. Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.