Sez. 1, Sentenza n. 33379 del 23/06/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264619 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1930) - CONFLITTI - IN GENERE | Conflitto negativo - Poteri della Corte di cassazione - Ambito oggettivo ed ambito soggettivo del regolamento - Individuazione.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1930) - CONFLITTI - IN GENERE
In tema di conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione non è vincolata, sotto il profilo oggettivo, all'osservanza dei limiti connaturati al "principio della domanda" e, pertanto, il regolamento deve investire non solo gli specifici reati e le specifiche posizioni giuridiche oggetto delle reciproche declinatorie della competenza, ma anche ogni altra imputazione ad essi connessa; nè alla stessa Corte è preclusa, sotto il profilo soggettivo, la individuazione e la determinazione della competenza di un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)