Sez. 2, Sentenza n. 5310 del 20/10/1984 (Rv. 437030 - 01)
USUFRUTTO - ABITAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - RELATIVO POSSESSO - IDONEITÀ ALL'USUCAPIONE DEL DIRITTO DOMINICALE - ESCLUSIONE - IRRISORIETÀ DEL CANONE PATTUITO - IRRILEVANZA, AI FINI DELLA DISTINZIONE DEL CONTRATTO LOCAZIONE.*
USUFRUTTO - ABITAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - RELATIVO POSSESSO - IDONEITÀ ALL'USUCAPIONE DEL DIRITTO DOMINICALE - ESCLUSIONE - IRRISORIETÀ DEL CANONE PATTUITO - IRRILEVANZA, AI FINI DELLA DISTINZIONE DEL CONTRATTO LOCAZIONE.*
Il godimento di un immobile nell'Esercizio di un diritto reale di abitazione non costituisce possesso idoneo all'usucapione del diritto dominicale, occorrendo a tal fine un mutamento del titolo del possesso stesso, ai sensi dell'art. 1164 cod. civ.. pertanto, con riguardo ad un contratto avente ad oggetto la cessione del godimento di una casa per la durata della vita del beneficiario, la ricorrenza di un atto costitutivo di diritto reale di abitazione, anziché di un rapporto di locazione, non può essere di per sè ravvisata nel carattere irrisorio o simbolico del canone pattuito, sotto il profilo della sua funzione meramente ricognitiva a tutela del proprietario contro la possibilità di usucapione, atteso che una siffatta esigenza cautelativa assume maggiore rilievo proprio nei confronti di chi entra in relazione con la cosa altrui in forza di un rapporto obbligatorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1022, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)