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Sez. L, Sentenza n. 2995 del 28/07/1976 (Rv. 381766 - 01)

STAMPA - STAMPA PERIODICA - IN GENERE - AZIENDA EDITORIALE - TESTATE DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE - DISTINZIONE - DISTINTA APPARTENENZA - CONSEGUENZE - CESSIONE DELLE TESTATE - CESSIONE DELL'AZIENDA EDITORIALE - ESCLUSIONE - GIORNALISTA - CONTRIBUTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REDATTORE DI UNA RIVISTA CEDUTA - MANTENIMENTO NELL'AZIENDA CEDENTE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381766-01

STAMPA - STAMPA PERIODICA - IN GENERE - AZIENDA EDITORIALE - TESTATE DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE - DISTINZIONE - DISTINTA APPARTENENZA - CONSEGUENZE - CESSIONE DELLE TESTATE - CESSIONE DELL'AZIENDA EDITORIALE - ESCLUSIONE - GIORNALISTA - CONTRIBUTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REDATTORE DI UNA RIVISTA CEDUTA - MANTENIMENTO NELL'AZIENDA CEDENTE - LEGITTIMITA - LIMITI.*

La proprieta dell'azienda editoriale non va confusa con il complesso dei beni organizzati per l'Esercizio dell'impresa, in essi comprese le testate delle pubblicazioni periodiche - segni distintivi di tali iniziative editoriali - che possono appartenere al titolare del diritto di pubblicazione o anche a terzi, e quindi, l'alienazione o la cessazione di una o piu testate non comporta automaticamente la cessazione o il trasferimento dell'azienda editoriale. Ne consegue che, una volta accertato in concreto che il trasferimento della testata non ha realizzato il trasferimento dell'azienda, non ha motivo di doglianza il giornalista addetto alla redazione della rivista ceduta il quale sia stato trattenuto dall'azienda cedente, salvo il diritto ad essere conservato in mansioni equivalenti. (V 2714/66, mass n 325180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)