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Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 19/05/1969 (Rv. 340727 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340727-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

La decisione circa la necessita o l'opportunita di disporre nuovi accertamenti tecnici e rimessa all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, il quale non e tenuto ad emettere una esplicita pronuncia di rigetto della relativa istanza, quando dal complesso della motivazione risulti che egli ha ritenuto di poter decidere la causa in base agli elementi gia acquisiti, senza bisogni di ulteriori attivita istruttorie. (Conf.629-68 mass 331787 336-67 mass 326198).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)