Sez. L, Sentenza n. 4006 del 07/05/1997 (Rv. 504141 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA | Mandato elettorale - Cariche presso enti autonomi territoriali - Regolamento del Banco di Sicilia - Computabilità del periodo di aspettativa nelle promozioni a scelta - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA
L'equiparazione del periodo di aspettativa per mandato elettorale a periodo di lavoro effettivamente prestato - quale prevista dall'art. 5 legge 12 dicembre 1966 n. 1078 in materia di aspettativa e trattamento economico spettanti ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali (disposizione questa applicabile anche ai dipendenti del Banco di Sicilia per il rinvio a tale disciplina operato dall'art. 100 del Regolamento del personale approvato nel 1978) - comporta la computabilità di tale periodo ad ogni effetto collegato alla mera anzianità di servizio per il decorso del tempo e quindi alla continuità del rapporto di lavoro; sicché tale periodo di aspettativa non può invece essere considerato al diverso fine delle promozioni a scelta, previste dal suddetto Regolamento, rilevando viceversa esclusivamente il periodo di lavoro effettivamente prestato, che deve formare oggetto di valutazione e di comparazione in ragione dell'attività in concreto svolta dal dipendente.
Riferimenti normativi: Legge 12/12/1966 num. 1078 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)