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Sez. 1, Sentenza n. 13070 del 08/09/2003 (Rv. 566622 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Società irregolare - Termine per la dichiarazione di fallimento - "Dies ad quem" - Momento della esteriorizzazione della cessazione dell'attività sociale.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566622-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE

La assoggettabilità al fallimento di una società irregolare dura sino a quando le vicende estintive della società stessa non si siano esteriorizzate, a nulla rilevando la interruzione o cessazione dell'attività commerciale svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2193, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)