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Sez. L, Sentenza n. 1594 del 03/03/1983 (Rv. 426433 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (MEZZO DI) - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA PREVIDENZIALE.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426433-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (MEZZO DI) - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA PREVIDENZIALE.*

L'accertamento del giudice di merito sulla sussistenza del nesso causale tra un determinato comportamento ed un evento dannoso si risolve in un giudizio di fatto che, se immune da errore di diritto e da vizi logici, si sottrae al Sindacato di legittimità. (nella specie, sancendo tale principio il S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto che una comunicazione dell'i.N.P.S. all'assicurato, contenente un'erronea specificazione del numero dei contributi versati da quest'ultimo, fosse idonea a produrre danni risarcibili ex art. 2043 cod. civ.). (Conf 2919/75, mass n 376975).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)