Sez. 1, Sentenza n. 790 del 21/03/1974 (Rv. 368664 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - SUPPLENZA ALLE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA - SOLIDALE CON GLI AMMINISTRATORI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - SUPPLENZA ALLE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI - VIOLAZIONE - RESPONSABILITA - SOLIDALE CON GLI AMMINISTRATORI - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai sensi dell'art 2407, secondo comma, del cod civ i sindaci della societa sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi. Il giudizio sull'esistenza del nesso di causalita tra l'omessa vigilanza, in conformita degli obblighi della loro carica, da parte dei sindaci, e la produzione del danno verificatosi per effetto del comportamento degli amministratori, appartiene ai giudici del merito e non e censurabile in Sede di legittimita se congruamente e correttamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2406, Cod. Civ. art. 2407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)