Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 12/03/1980 (Rv. 405284 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE AD UN LITISCONSORTE NECESSARIO SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA MORTE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NECESSITA - LIMITI - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DI ALTRI LITISCONSORTI NECESSARI - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME EX ART 331, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE AD UN LITISCONSORTE NECESSARIO SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA MORTE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - NECESSITA - LIMITI - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DI ALTRI LITISCONSORTI NECESSARI - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME EX ART 331, ULTIMO COMMA, COD PROC CIV.*
Ove il giudizio di primo grado non sia svolto nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, per essergli stata notificata la citazione dopo la sua morte, il giudice di appello non deve limitarsi alla declaratoria della nullita del giudizio di primo grado ma deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai termini dell'art 354 cod proc civ per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del litisconsorte pretermesso, salvo che nel giudizio di appello non sia stato provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri litisconsorti necessari, dovendosi in tale ipotesi necessariamente prendere atto e dichiarare l'inammissibilita del gravame a norma dell'ultimo comma dell'art 331 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)