Sez. 5, Sentenza n. 211 del 09/12/1966 Ud. (dep. 17/03/1967) Rv. 103773 - 01
NOTIFICAZIONI - IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - DECRETO DI IRREPERIBILITA - PRESUPPOSTI - NUOVE RICERCHE - ESPERIMENTO A MEZZO DEI CARABINIERI O DELLA POLIZIA - VALUTAZIONE DEI RISULTATI - CASSAZIONE - INCENSURABILITA.*
NOTIFICAZIONI - IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - DECRETO DI IRREPERIBILITA - PRESUPPOSTI - NUOVE RICERCHE - ESPERIMENTO A MEZZO DEI CARABINIERI O DELLA POLIZIA - VALUTAZIONE DEI RISULTATI - CASSAZIONE - INCENSURABILITA.*
Le nuove ricerche nei luoghi indicati nel primo capoverso dell'art 170 cod proc pen devono essere esperite con i mezzi che l'autorita giudiziaria procedente ritiene piu idonei allo scopo nelle varie circostanze. Ben si attiene, quindi, a tale criterio il giudice che, per accertare il luogo della presente dimora dell'imputato, preferisca alle indagini dell'ufficiale giudiziario quelle condotte a mezzo dei carabinieri o dell'autorita di ps, disponendo tali organi investigativi di mezzi piu estesi e complessi. Ne consegue che, una volta eseguite le nuove indagini, la valutazione della congruita di esse costituisce un apprezzamento incensurabile in Cassazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, a meno che non risulti che il giudice abbia omesso di tener conto dei nuovi elementi emersi da tali indagini.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)