Sez. 1 - , Ordinanza n. 21219 del 13/09/2017 (Rv. 645402 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE | Instaurazione di un nuovo procedimento concorsuale - Esclusione - Prosecuzione e reviviscenza della procedura originaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze rispetto ai creditori.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE
La riapertura del fallimento costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell’unitarietà, della procedura originaria, atteso che la riapertura prescinde dall’accertamento dell’attuale sussistenza dei presupposti del fallimento, senza che in proposito rilevi la dimensione temporale stabilita dall’art. 10 l.fall., e il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace, ex art. 44 l.fall., rispetto ai creditori anche nella fase successiva, essendo il disposto dell’art. 122 l.fall. riferibile ai soli crediti sorti per l’attività del debitore successiva alla chiusura del suo fallimento, come pure anteriore alla riapertura del medesimo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Legge Falliment. art. 121, Legge Falliment. art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)