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Nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 6 settembre 1934-XII, n. 1434, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
Visto il R. decreto 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, che trasferisce al predetto Sottosegretariato le attribuzioni del Commissariato per il turismo;
Visto l'art. 32, n. 4, del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, istituira' in ogni provincia un « Ente provinciale per il turismo ».

Art. 2

1. Gli Enti provinciali per il turismo hanno ordinamento ed amministrazione propria, ed agiscono alla diretta dipendenza sa del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

Art. 3

1. I Consigli provinciali della economia corporativa parteciperanno agli Enti provinciali per il turismo, costituiti nelle rispettive Provincie, a norma dell'art. 32, n. 4, del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa.

2. Ai Consigli predetti sono riservati i poteri di vigilanza previsti e stabiliti dal successivo art. 11.

3. Gli Enti provinciali per il turismo avranno sede presso i Consigli provinciali della economia corporativa, che provvederanno ai locali ed alle spese generali relative (illuminazione e riscaldamento).

Art. 4

1. Gli organi degli Enti provinciali per il turismo sono:

  1. 1° il presidente;

  2. 2° il Consiglio.

Art. 5

1. Il Consiglio si compone:

  1. 1° dei presidenti delle Aziende autonome per le stazioni di soggiorno, di cura e di turismo comprese nel territorio della Provincia, e, ove esistano, dei membri del Consiglio provinciale dell'economia corporativa che rappresentano in seno al Consiglio stesso gli interessi del movimento turistico;

  2. 2° di quattro rappresentanti della organizzazione alberghiera e delle agenzie di viaggi, due dei quali nominati dalla Federazione dei datori di lavoro e due da quella dei prestatoti di opera;

  3. 3° di tre esperti in materia turistica, a preferenza scelti nelle altre categorie maggiormente interessate al movimento turistico.

2. Sono inoltre membri di diritto dell'Ente provinciale del turismo: un rappresentante del Prefetto, un membro del Consiglio provinciale dell'economia corporativa scelto dal Prefetto, un rappresentante del segretario federale del P.N.F., il preside della Provincia e il podesta' del capoluogo di Provincia.

3. Il Ministro per la cultura popolare ha inoltre facolta' di includere nei Consigli un rappresentante della Confederazione degli industriali.

4. Il Ministro per la cultura popolare puo' infine sciogliere per esigenze di pubblica necessita' il Consiglio degli Enti provinciali per il turismo, affidandone l'amministrazione ad un commissario straordinario. La rinnovazione del Consiglio dovra' aver luogo nel termine di sei mesi.

Art. 6

1. Il presidente e i componenti di cui ai cammi 1, 2 e 3 del precedente articolo, sono nominati dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

2. Il presidente ed i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

3. Il Consiglio e' assistito da un segretario da esso nominato.

4. La nomina del segretario dovra' effettuarsi fra gli iscritti nell'apposito ruolo nazionale, degli abilitati alle funzioni di segretario degli Enti Provinciali per il turismo da istituirsi e da mantenersi aggiornato dal Ministero della cultura popolare.

Art. 7

1. Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo ha la legale rappresentanza di esso.

2. Egli convoca e presiede il Consiglio, fissa gli ordini del giorno, dispone gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila alla esatta e tempestiva applicazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio, ed adempie agli incarichi che gli fossero affidati dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro che verra' dal presidente stesso designato.

Art. 8

1. Spetta agli Enti provinciali per il turismo provvedere:

  1. a) al collegamento permanente tra tutti i Comuni, Enti, Associazioni ed Organizzazioni, che hanno interesse allo sviluppo turistico per la Provincia;

  2. b) coordinare e disciplinare nell'ambito della Provincia l'attivita' delle Aziende di soggiorno, di cura e di turismo e di tutte le Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni che abbiano lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri;

  3. c) promuovere, coordinare e disciplinare le manifestazioni e le iniziative di interesse turistico;

  4. d) promuovere, coordinare e disciplinare l'attivita' di propaganda delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' degli Enti ed Organizzazioni che si propongono analoghe finalita' per assicurare l'utile impiego dei mezzi e delle varie forme della propaganda stessa in armonia alle direttive superiori, ed assumere ed attuare iniziative comunque intese, alla maggiore valorizzazione ed efficienza del turismo provinciale;

  5. e) studiare i problemi turistici prospettando gli eventuali provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo della economia turistica provinciale;

  6. f) presentare proposte e dare pareri in materia turistica;

  7. g) compiere tutte le attribuzioni che ad essi fossero demandate dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

Art. 9

1. I Consigli della economia corporativa, le Amministrazioni dei Comuni che applicano la imposta di soggiorno, le Amministrazioni provinciali, le Aziende autonome, gli Enti, le Organizzazioni e gli interessati in genere al movimento turistico provvederanno al finanziamento degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali destinati al funzionamento degli Enti stessi, e potranno inoltre conferire quote aventi specifiche destinazioni per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico.

2. I contributi dei Consigli della economia corporativa saranno autorizzati, a periodi triennali, dal Ministero delle corporazioni su proposta del Prefetto, sentito il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, nella misura consentita dalle possibilita' dei rispettivi bilanci consiglieri; i contributi annuali degli altri Enti saranno approvati nei modi stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

3. Spettera' inoltre agli Enti provinciali per il turismo un contributo, da stabilirsi di volta in volta dal Prefetto della Provincia, a carico degli Enti o Comitati che abbiano ottenuto per determinate manifestazioni l'applicazione di quote a carico dei viaggiatori fruenti di facilitazioni ferroviarie speciali.

Art. 10

1. L'esercizio finanziario degli Enti provinciali per il turismo ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

2. Non piu' tardi del mese di novembre gli Enti predetti debbono sottoporre all'approvazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo corredato dal programma dell'attivita' da svolgersi durante l'esercizio stesso.

3. Entro il mese di maggio di ogni anno, gli Enti debbono far pervenire all'approvazione del Sottosegretariato il conto consuntivo dell'esercizio scaduto, nonche' la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.

Art. 11

1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza assegnata ai Consigli provinciali dell'economia corporativa dall'art. 3, i bilanci ed i conti di cui al precedente art. 10, prima di essere trasmessi alla approvazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, dovranno essere presentati al Consiglio provinciale dell'economia corporativa affinche' questo esprima il proprio parere in merito ad esso.

2. Il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa dovra' essere dall'Ente provinciale per il turismo trasmesso al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda unitameute al bilancio ed al conto.

Art. 12

1. Sono soggette all'approvazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda tutte le deliberazioni e gli atti dell'Ente provinciale per il turismo che, durante l'esercizio, modifichino il bilancio o comunque provvedano a nuovi o maggiori oneri o spese, oppure impegnino ed eroghino spese non specificatamente indicate ed approvate in sede di bilancio.

Art. 13

1. Con regolamento interno deliberato dai Consigli degli Enti provinciali per il turismo, ed approvato dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, saranno disciplinate le modalita' di assunzione e di impiego del personale occorrente al funzionamento degli Enti stessi.

2. Il personale di cui sopra fara' carico sul bilancio dei rispettivi Enti turistici provinciali.

3. Con apposita disposizione da inserirsi nei regolamenti interni di ciascun ente, dovra' stabilirsi che per esigenze di servizio i segretari degli Enti provinciali per il turismo potranno essere trasferiti, con provvedimento del Ministro per la cultura popolare, ad altra Provincia conservando lo stato giuridico ed economico gia' acquistato. Le indennita' di trasferimento sono a carico dell'Ente provinciale per il turismo presso il quale il segretario e' trasferito.