Sez. U - , Sentenza n. 32360 del 13/12/2018 (Rv. 651821 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Procedimento disciplinare - Termine ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - Applicabilità - Decorrenza - Ragioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50 com. 5, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61 com. 1, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 1, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)