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Sez. 6, Sentenza n. 31721 del 10/06/2008 Ud. (dep. 29/07/2008) Rv. 240985 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA | Notizie circoscritte ad una cerchia determinata ed individuabile di persone - Divieto di testimonianza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240985-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA

Il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non è applicabile nell'ipotesi di notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone. (Fattispecie relativa ai frequentatori di un circolo ricreativo, individuati ed assunti in giudizio come testi, che hanno confermato quanto da altri genericamente riferito sulla frequentazione del circolo da parte di giovani tossicodipendenti, che solevano recarvisi per l'acquisto di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)