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Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 15/01/2003 Cc. (dep. 10/04/2003) Rv. 224242 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE | Detrazione dalla durata della custodia cautelare in corso della carcerazione precedentemente sofferta senza titolo per diversa imputazione, sulla base dell'interpretazione analogica dell'art.657 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224242-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art.303 cod. proc. pen.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art.657 cod. proc. pen. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare - a differenza della pena - presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicché è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa aver subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art.297, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)