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Sez. 3 - , Sentenza n. 8528 del 06/05/2020 (Rv. 657826 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Testimonianza resa da persona incapace - Eccezione sollevata dopo l'esame - Natura - Eccezione di nullità.
Stato
decisa il 2020-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657826-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

In tema di deposizione testimoniale, l'eccezione di incapacità a deporre, sollevata - nel rispetto della previsione di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. - all'esito dell'escussione del testimone, deve intendersi come idonea proposizione di un'eccezione di nullità della prova assunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)