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Sez. 3, Sentenza n. 1879 del 06/08/1965 (Rv. 313586 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - APPELLATO CONTUMACE - RIESAME.*
Stato
decisa il 1965-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313586-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - APPELLATO CONTUMACE - RIESAME.*

La norma dell'art. 346 cpc, in virtu della quale le domande e le eccezioni dell'appellato che non siano state espressamente riproposte in appello S'intendono rinunciate, vale soltanto nei confronti dello appellato che siasi costituito nel giudizio di gravamè quando, invece, quest'ultimo sia rimasto contumace, sopravvive, - limitatamente a tal caso -, il cosi detto effetto devolutivo dell'appello e, pertanto, il giudice d'appello deve prendere in esame d'ufficio i motivi, le difese e le eccezioni addotte da tale parte in primo grado, disattesi in quella Sede o, comunque, non esaminati dal primo giudice ovvero rimasti assorbiti. (Conf. 962/62, 375/62, 388/55, 215/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)