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Sez. 1, Sentenza n. 4159 del 17/10/1989 (Rv. 463869 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI ED IMPOSTE PERCEPITI ALLA IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - INCLUSIONE DELLE MERCI STESSE IN LISTE SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463869-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - TARIFFA DOGANALE - IN GENERE - NORME DELL'ACCORDO GATT - DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEI DIRITTI ED IMPOSTE PERCEPITI ALLA IMPORTAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - MERCI NON INCLUSE NELLE LISTE ALLEGATE ALL'ACCORDO - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI EX LEGE N. 330 DEL 1950 - RISCOSSIONE - AMMISSIBILITÀ - INCLUSIONE DELLE MERCI STESSE IN LISTE SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*

Il divieto di aggravamento dei diritti sull'importazione, di cui all'accordo GATT reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, riguarda soltanto le merci elencate nelle liste originariamente allegate all'accordo medesimo, e, cioè, per l'Italia, la lista ventisettesima, approvato con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949. Pertanto, con riguardo a merci non incluse in detta lista, il citato accordo non può essere invocato al fine di contestare la debenza dei diritti per servizi amministrativi, istituiti con la legge 15 giugno 1950 n. 330 (ed abrogati con la legge 24 giugno 1971 n. 447), mentre non rileva che le merci stesse siano state poi comprese in quella lista od in liste successive, dopo la menzionata legge n. 330 del 1950, trattandosi di circostanza comportante l'operatività "ex nunc" dell'indicato divieto di aggravamento, fermo restando il regime doganale all'epoca in vigore. (Conf 5136/87, mass n 453737).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Legge 24/06/1971 num. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)