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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20177 del 03/09/2013 (Rv. 627633 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità - Conseguenze - Onere del giudice di indicare i fatti nuovi o estranei che la nuova domanda richiede di esaminare - Necessità.
Stato
decisa il 2013-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627633-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Nel giudizio di appello il giudice deve motivare specificamente - nel dichiarare una domanda inammissibile perché nuova - quali fatti nuovi od estranei alla materia oggetto del contraddittorio fra le parti tale domanda richieda di esaminare rispetto a quelli inizialmente prospettati e discussi nel corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)