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Sez. 2, Sentenza n. 10699 del 14/12/1994 (Rv. 489194 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Fattispecie disciplinata dall'art. 1102 cod. civ. - Applicazione alla stessa fattispecie in via analogica, della disciplina ex art. 936 cod. civ. - Esclusione -.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489194-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE

Ove una fattispecie trovi specifica disciplina nell'art. 1102, che regola l'uso della cosa comune da parte dei partecipanti alla comunione, è preclusa l'applicazione alla stessa, in via analogica, dell'art. 936 cod. civ. in materia di accessione, non essendo consentito il ricorso alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (cod. civ. analogia "legis") in assenza di una qualsivoglia lacuna dell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1102, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)