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Sez. L, Sentenza n. 17293 del 01/06/2026 (Rv. 679202-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI | Continuità dell'apporto del familiare - Necessità - Prevalenza del lavoro prestato rispetto ad altre attività - Rilevanza a fini tributari ma non ai fini dei diritti spettanti.
Stato
decisa il 2026-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679202-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

In tema di impresa familiare, l'art. 230-bis c.c. esige soltanto la continuità dell'apporto del familiare all'impresa e non anche - tranne i casi in cui, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, rilevi l'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare - che il lavoro prestato al suo interno sia prevalente rispetto ad altre attività eventualmente svolte dal collaboratore.

Cod. Civ. art. 230 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)