Sez. L - , Sentenza n. 4885 del 27/02/2017 (Rv. 643419 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Liquidazione di società in nome collettivo - Soci - Iscrizione alla gestione commercio - Obbligo contributivo - Permanenza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975 -, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)