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Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia

Testo in vigore al

Titolo II. Costituzione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Titolo III. L'istituto di emissione.

Art. 23

1. A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

2. Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

3. Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformita' delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto e' disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.

Art. 24

1. Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sara' approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni della presente legge.

Titolo IV. Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Banche di Interesse Nazionale .

Titolo V. Disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine.