diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1584 del 23/05/1972 (Rv. 358336 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - ERRONEITA D'UNA SOLA DI ESSE - IRRILEVANZA - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358336-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - ERRONEITA D'UNA SOLA DI ESSE - IRRILEVANZA - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La pronunzia di un giudice di merito che si fondi su due ragioni autonome e diverse non puo essere cassata quando una di esse sia giuridicamente corretta e sostenuta da adeguata motivazione. (nella specie, i giudici di merito avevano rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo - chiesto ed ottenuto da un architetto nei confronti di un comune che gli aveva affidato l'incarico di redigere un progetto di piano regolatore - sul duplice rilievo che l'incarico al professionista era stato affidato con deliberazione dell'organo competente e con le forme prescritte che, comunque, l'Azione era giustificata dalla sussistenza ed azionabilita del credito anche sotto l'aspetto dell'arricchimento senza causa. La suprema Corte, ritenuta erroneamente motivata la sentenza sotto il primo profilo, ha disatteso egualmente il ricorso, dopo aver enunciato il principio di cui sopra, per la corretta motivazione della sentenza sotto il secondo profilo). (V 2700'71, mass n 353869).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)