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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14119 del 07/06/2017 (Rv. 644422 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Soggetto passivo dell'imposta - Proprietario di un bene oggetto di preliminare di compravendita con consegna anticipata del bene - Promissario acquirente - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644422-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 si evince che soggetto passivo dell'imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Ne deriva che, non potendo ritenersi soggetto passivo dell'imposta il promissario acquirente sulla base del contratto preliminare ad effetti anticipati, in quanto mero detentore qualificato, tenuto al pagamento dell'imposta è unicamente il proprietario dell'immobile compromesso in vendita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)