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Sez. 1 - , Ordinanza n. 35842 del 22/11/2021 (Rv. 663160 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Rito societario ex d. lgs. n. 5 del 2003 – Notificazione di atti di parte a mezzo fax da un difensore all’altro – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Conseguente sanabilità per raggiungimento dello scopo - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663160-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE

In materia di rito societario, la trasmissione a mezzo fax da un avvocato ad un altro, senza l'ausilio di un ufficiale giudiziario, dell'istanza di fissazione di udienza, pur non potendo considerarsi notificazione valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 5 del 2003, essendo tale notificazione riservata alle comparse e alle memorie "consentite dal giudice", è tuttavia attività notificatoria compiuta da un soggetto qualificato, munito del potere di compiere l'attività stessa, anche se con modalità diverse, di talchè tale notifica non può considerarsi giuridicamente inesistente, ma solo nulla, idonea, quindi, ove all'inoltro a mezzo fax faccia seguito la ricezione dell'atto da parte del difensore del destinatario, a raggiungere lo scopo cui l'atto è preordinato e ad essere sanata ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)