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Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale

Testo in vigore al

Art. 4

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della.

2. Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5

1. Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonche' alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalita' dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalita' ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, e' concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. I contributi cosi' sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

2. Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verifichino per due o piu' anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtu' di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, e' elevata a dieci anni.

3. Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.

4. Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

5. Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potra' essere sostituita da una perizia giurata da presentare entro i sei mesi successivi.

6. In difetto, l'azienda verra' dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo verra' riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 6

1. Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i benefici di cui alla presente legge.

Art. 7

1. La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo Pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Art. 8

1. Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonche' di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia.

2. Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di
soccorso ed ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma.

3. La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), nono comma, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

4. La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

5. Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione cosi' unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera h) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

6. Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli le cui aziende sono state danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia e' autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la operativita' del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 13 e 13-bis del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, all'articolo 7, penultimo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; all'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403;all'art. 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440;all'articolo 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219;agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423; all'articolo unico della legge 1 ottobre 1981, n. 553.

8. Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalita' di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

Art. 9

1. Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche registratesi nella azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

2. Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie e' determinato secondo parametri che sono fissati d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10

1. Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorche' a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalita' associative.

2. Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo allo espletamento delle attivita' previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita' medesime.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.

4. I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtu' dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 364, e' sostituito dai seguenti:
"La Cassa sara' alimentata annualmente:
1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;
2) dal concorso dello Stato commisurato alla meta' della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;
3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;
4) da eventuali contributi di altri enti e privati.
I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati".

6. Il concorso dello Stato e' versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.3

Art. 11

1. I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attivita'.

2. Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina.

3. Il consorzio delle societa' di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonche' le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

4. Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa e' approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

6. Restano ferme le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 12

1. Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente articolo 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative.

Art. 13

1. Le provvidenze di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamita'.

2. In tal caso il cumulo e' consentito solo per il prestito di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

3. E' fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.

Art. 16

1. All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni; quanto a 75 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce "Ulteriore autorizzazione di spesa per il Fondo nazionale di solidarieta' in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364" e quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce "Fondo di solidarieta'".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - BARTOLOMEI -
NICOLAZZI - MARCORA -
FORMICA - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA