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Sez. 5, Sentenza n. 5508 del 13/12/1996 Cc. (dep. 27/01/1997) Rv. 206833 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO | Presentatore e conduttore di programma televisivo messo in onda dalla RAI - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Messa in onda di telepromozioni nel corso del programma presentato e condotto - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni - Pretesa di compensi extra corrisposti in nero per garantire una buona realizzazione della telepromozione - Reato di concussione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206833-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

La concessionaria pubblica per la trasmissione via radio e televisione in ambito nazionale svolge un pubblico servizio ed incaricati di pubblico servizio devono essere considerati i presentatori-conduttori delle trasmissioni. Poiché il rapporto di concessione non comprende solo le attività accessorie ed autonome rispetto a quelle connesse alla messa in onda dei programmi, come l'attività editoriale, di produzione di videocassette e quella di vendita dei programmi, deve ritenersi che anche le telepromozioni messe in onda nel corso dei programmi, che sono a questi collegate da una stretta relazione dal punto di vista gestionale, organizzativo e tecnico, rientrino nell'attività di esplicazione del servizio pubblico. È perciò configurabile il reato di concussione quando un conduttore che non abbia mere funzioni esecutive e d'ordine esiga dalla ditta che stipula il contratto per la telepromozioni compensi extra corrisposti in nero condizionando ad essi l'assunzione di un atteggiamento convincente e accattivante nella messa in scena della telepromozione e paventando in caso contrario un comportamento sciatto e dimesso. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte di cassazione ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato l'impugnazione avverso una misura cautelare personale nella quale il ricorrente sosteneva la illegittimità della misura quale conseguenza della impossibilità di ricondurre la condotta ipotizzata alla fattispecie della concussione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 1, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)