Sez. L, Sentenza n. 877 del 12/02/1982 (Rv. 418722 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - ESENZIONE CONSEGUENTE DALL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - ESENZIONE CONSEGUENTE DALL'ONERE PROBATORIO - ESCLUSIONE.*
L'Esercizio degli ampi poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro dall'art. 421 (nuovo testo) cod. proc. civ. è condizionato all'indicazione di elementi obiettivi, desumibili dalla natura del fatto di provare o dedotti dalla parte interessata dai quali emerga la ragionevole utilità del mezzo probatorio da ammettere ed integra una facoltà discrezionale, il cui uso non è comunque, invocabile, dalla parte medesima, ai fini dell'esenzione dall'Onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)